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Prescrizione dell’azione d’indebito in materia bancaria: critiche all’orientamento delle Sezioni Unite del 2010

Tribunale di Lucca, 10 maggio 2013


Con la sentenza del 10 maggio 2013 il Tribunale di Lucca affronta il tema connesso alla prescrizione dell’azione d’indebito in materia bancaria.

 

Sul punto si ricorda l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 24418 del 02 dicembre 2010, hanno affermato il principio secondo cui, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

 

Fonte: Diritto Bancario

Consulta il testo della Sentenza

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