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Anatocismo bancario: risarcimento dopo il 2000 se il contratto era in corso

Tribunale di Treviso - sezione di Montebelluna - sentenza n. 1101/13 del 10/6/13


Anche dopo il giugno del 2000 è illegittima la capitalizzazione degli interessi bancari. Lo ha stabilito il Tribunale di Treviso (sezione di Montebelluna), con la sentenza n. 1101/13, condannando Banca Intesa a restituire ad una Srl 365.068 euro, oltre interessi e spese, per rimborso di interessi composti addebitati in conto dal 1980 al 2005.

Dopo le sentenze del ’99 con le quali la Cassazione ha dichiarato la illegittimità della capitalizzazione degli interessi perché fonte di produzione di interessi anatocistici, è intervenuta la Delibera Cicr 9/2/2000 che alla sola condizione di parità di trattamento di capitalizzazione tra interessi debitori e creditori, ha rilegittimato di fatto la produzione degli interessi composti. Ragion per cui il rimborso degli interessi anatocistici è stato di norma riconosciuto fino al giugno 2000, e non oltre.


La sentenza di Treviso, emessa dal Giudice Susanna Menegazzi, consolida un nuovo orientamento (Trib. Mondovì, sentenza del 17/02/2009; Trib. Venezia, sentenza del 22/01/2007; Trib. Torino, sentenza del 05/10/2007; Trib. Padova, sentenza del 27/04/2008), affermando l’inapplicabilità della Delibera CICR ai contratti che erano già in corso al momento della sua entrata in vigore, senza che via sia stata una nuova pattuizione con il cliente. 


Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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